(Pubblicata nel Numero Straordinario n. 1 al Bollettino Ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 22 gennaio 2018) IL CONSIGLIO PROVINCIALE Ha approvato nessuna richiesta di referendum e' stata presentata. IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Promulga la seguente legge: Art. 1 Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo 2003, n. 2 (legge elettorale provinciale 2003). 1. Dopo la lettera b) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 e' inserita la seguente: «b-bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti o societa' finanziati da societa' controllate dalla provincia o dalla regione;». 2. La lettera d) del comma 4 dell'articolo 17 della legge elettorale provinciale 2003 e' sostituita dalla seguente: «d) colui che, in proprio o in qualita' di legale rappresentante, amministratore, direttore generale o dirigente di enti, istituti, associazioni o societa', sia legato alla regione, alle province autonome di Trento o Bolzano, a societa' da queste controllate o a enti locali da un contratto d'opera o somministrazione, o che gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;». 3. Questo articolo si applica a partire dalla XVI legislatura provinciale. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e do farla osservare come legge della provincia. Trento, 22 gennaio 2018 Il Presidente della Provincia: Rossi.