(Pubblicata nel Numero Straordinario n.  1  al  Bollettino  Ufficiale
  della Regione Trentino-Alto Adige n. 3/I-II del 22 gennaio 2018) 
 
                      IL CONSIGLIO PROVINCIALE 
 
                            Ha approvato 
 
nessuna richiesta di referendum e' stata presentata. 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
Modificazioni dell'articolo 17 della legge provinciale 5 marzo  2003,
  n. 2 (legge elettorale provinciale 2003). 
  1. Dopo la lettera b) del comma  4  dell'articolo  17  della  legge
elettorale provinciale 2003 e' inserita la seguente: 
    «b-bis) legale rappresentante, amministratore, direttore generale
o dirigente di enti,  istituti  o  societa'  finanziati  da  societa'
controllate dalla provincia o dalla regione;». 
  2.  La  lettera  d)  del  comma  4  dell'articolo  17  della  legge
elettorale provinciale 2003 e' sostituita dalla seguente: 
    «d) colui che, in proprio o in qualita' di legale rappresentante,
amministratore, direttore generale o  dirigente  di  enti,  istituti,
associazioni o societa',  sia  legato  alla  regione,  alle  province
autonome di Trento o Bolzano, a societa' da queste  controllate  o  a
enti locali  da  un  contratto  d'opera  o  somministrazione,  o  che
gestisca servizi di qualunque genere per i medesimi enti;». 
  3. Questo articolo si  applica  a  partire  dalla  XVI  legislatura
provinciale. 
  La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino  Ufficiale  della
regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e do  farla
osservare come legge della provincia. 
    Trento, 22 gennaio 2018 
 
                                Il Presidente della Provincia: Rossi.